Egitto

La legge egiziana sugli investimenti n. 72 del 2017: incentivi e garanzie per gli investitori stranieri

18 ottobre 2026

La legge sugli investimenti n. 72 del 2017 è la spina dorsale del quadro egiziano per gli investimenti esteri: garanzie scritte per l'investitore, un pacchetto di incentivi generali e speciali e diversi regimi attraverso zone di investimento, zone tecnologiche e zone franche. Ma i benefici non sono automatici: gli incentivi speciali sono condizionati, la Licenza d'oro ha criteri propri e le garanzie funzionano per chi documenta correttamente la propria posizione fin dalla costituzione. Questa guida spiega cosa la legge concede realmente e come richiederne i vantaggi.

Le garanzie fondamentali

La legge garantisce un trattamento equo ed equanime e la parità tra investitore straniero e nazionale, con la possibilità di un trattamento preferenziale in via eccezionale mediante decreto del Consiglio dei ministri su base di reciprocità. La nazionalizzazione è vietata; l'espropriazione è ammessa solo per pubblica utilità contro un equo indennizzo pagato in anticipo al valore economico dei beni, liberamente trasferibile; sequestro, confisca o congelamento richiedono un provvedimento o una sentenza definitiva; e le licenze del progetto non possono essere revocate o sospese, né i terreni assegnati ripresi, senza che l'investitore sia stato prima informato delle violazioni, sentito e dotato di un termine adeguato per regolarizzare. L'investitore può trasferire all'estero gli utili e liquidare il progetto trasferendone i proventi, con l'impegno dello Stato a trasferimenti monetari liberi e tempestivi in valuta convertibile senza ritardi. La legge concede inoltre all'investitore straniero la residenza in Egitto per la durata del progetto.

Gli incentivi generali

I contratti di costituzione delle società e i contratti di registrazione dei terreni necessari sono esenti da imposta di bollo e da diritti di notarizzazione e pubblicità per cinque anni dall'iscrizione nel registro delle imprese, e un dazio doganale uniforme del 2% colpisce unicamente il valore di macchinari, attrezzature e dispositivi importati per la costituzione. Questi incentivi si applicano a tutti i progetti disciplinati dalla legge, tranne quelli operanti nel regime delle zone franche.

Gli incentivi speciali

La legge concede un incentivo agli investimenti sotto forma di deduzione dall'utile netto imponibile: il 50% dei costi di investimento per il Settore A - le aree geografiche più bisognose di sviluppo secondo la mappa degli investimenti - e il 30% per il Settore B, che copre il resto della Repubblica per progetti determinati come quelli ad alta intensità di manodopera e le piccole e medie imprese, entro il limite di sette anni dall'avvio dell'attività. L'ammissibilità richiede una società o un ente di nuova costituzione per il progetto, entro i termini di legge, e il rispetto di condizioni finanziarie dettagliate nel regolamento attuativo. Un decreto del Consiglio dei ministri può aggiungere incentivi: partecipazione dello Stato ai costi di allacciamento alle reti, rimborso di metà del valore del terreno per i progetti industriali che avviano la produzione entro due anni dalla consegna e assegnazione gratuita di terreni a talune attività strategiche.

La Licenza d'oro e le zone

Per attività strategiche qualificate, il Consiglio dei ministri può concedere la "Licenza d'oro": un'unica approvazione completa per costituire, gestire e amministrare il progetto, comprensiva dei permessi di costruzione e dell'assegnazione degli immobili necessari, che si esegue da sé senza ulteriori procedure. Accanto ad essa, la legge offre tre regimi: zone di investimento gestite da sviluppatori autorizzati, zone tecnologiche per le industrie della conoscenza e zone franche pubbliche e private, che restano fuori dal territorio doganale e fiscale locale contro un canone annuo sui ricavi.

La risoluzione delle controversie

L'investitore dispone di canali graduati: il Comitato ministeriale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti per i conflitti con lo Stato o i suoi enti, il Comitato ministeriale per la risoluzione delle controversie sui contratti di investimento quando lo Stato è parte del contratto, e quindi l'arbitrato secondo la legge egiziana sull'arbitrato n. 27 del 1994; la legge stessa ha inoltre istituito il Centro egiziano di arbitrato e mediazione al Cairo per le controversie degli investitori, su accordo delle parti.

Il nostro ruolo

Dalla nostra filiale del Cairo verifichiamo l'ammissibilità del progetto agli incentivi prima della costituzione e non dopo, prepariamo le domande di incentivi speciali e di Licenza d'oro, costruiamo i documenti costitutivi preservando le garanzie contrattuali e rappresentiamo gli investitori davanti ai comitati per le controversie quando necessario.

Vedi anche: investimenti esteri in Egitto e Ingresso nel mercato egiziano: la consulenza legale prima dell'impegno.

Domande frequenti

Gli incentivi si applicano alle società esistenti?

Gli incentivi generali valgono per tutti i progetti disciplinati dalla legge; quelli speciali richiedono una società di nuova costituzione entro i termini fissati dalla legge e dal suo regolamento.

Che differenza c'è tra Settore A e Settore B?

Il Settore A copre le aree più bisognose di sviluppo con una deduzione del 50% dei costi di investimento; il Settore B copre il resto del Paese per attività determinate con il 30%.

La Licenza d'oro è accessibile a qualsiasi progetto?

No; il Governo la concede a progetti che soddisfano criteri come quote significative di esportazione o finanziamento in valuta estera, secondo le condizioni del Consiglio dei ministri.

Come si applicano le garanzie nella pratica?

Inserendole nei documenti fin dall'inizio e documentando la pratica; in caso di controversia si attivano i canali comitato e arbitrato previsti dalla legge.

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